Il “caso” è spinoso ma aprirà nuove frontiere nella nostra società e nel costume d’oggi: un figlio concepito con l’impianto dell’embrione del marito, in costanza di matrimonio. Ma quando si interrompe tra i coniugi il rapporto matrimoniale, potrà l’uomo, in qualità di ex marito, opporsi alla procreazione in provetta? È accaduto, si apprende dall’Ansa del 26 febbraio scorso a firma di Manuela Correra, a S. Maria Capua a Vetere, destando curiosità, qualche battuta di troppo, ma soprattutto le ire dell’ex marito il quale si è rivolto al locale tribunale per il disconoscimento.
Scontro tra difesa e accusa e dibattimento processuale, quindi la sentenza: la donna può impiantare l’embrione, sarà madre a tutti gli effetti e lui, il padre, non potrà opporsi, la sentenza “non revocabile” – è scritto -, in ossequio alla Legge n. 40 della “Procreazione medicalmente assistita“. È la prima volta che in Italia un Tribunale decida in questi termini. Intanto, l’ex marito, legalmente separato dalla moglie, non si dà per sconfitto e si appellerà contro la sentenza.
Quale che sia l’esito processuale, la nostra società, il nostro pensiero culturale, sino ad oggi, in materia di famiglia, con profonde radici tradizionali , consolida, secondo sentenza, il principio innovativo e giuridico secondo il quale il consenso che era stato dato in costanza di matrimonio alla riproduzione assistita, è giuridicamente valido e non più revocabile, e consente la gravidanza con obblighi materiali e morali dell’ex marito nei confronti della sua ex, sino a quando non sarà pronunciata sentenza di divorzio, ma consente anche a tante donne, dal Nord al Sud, che hanno concepito, o si accingono a farlo, figli in provette congelate; una rivoluzione di sentimenti, di abitudini, anche di coscienza che coinvolgerà numerose famiglie che, confortate dalla sentenza del Tribunale di S. Maria Capua a Vetere, usciranno allo scoperto per rivendicare al loro diritto di madre e un nuovo Diritto di famiglia.