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Covid, Capodanno in “zona rossa”: regole e coprifuoco, cosa si può fare oggi

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Capodanno in “zona rossa”: da oggi e fino al 3 gennaio in vigore le regole più restrittive. Torna infatti il giro di vite sugli spostamenti e sugli orari dei negozi per evitare occasioni di assembramenti e il pericolo di diffusione del Coronavirus. Lo scenario è quello di “tipo 4” che si interromperà lunedì prossimo per tornare il 5 e 6 gennaio.

Coprifuoco. Da stasera alle 22 e fino alle 7 del mattino di domani divieto di uscire. Uniche deroghe: motivi di lavoro, necessità o salute. Il tutto sempre documentato con l’autocertificazione. Gli altri giorni, invece, la fascia oraria sarà quella che va dalle 22 alle 5.

Spostamenti.  “Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione – si legge nelle Faq del governo – è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari”.

“Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Nei giorni in area rossa sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti”.

Autocertificazione. Bisogna portare con sé l’autocertificazione che vengono poi verificate. Se dai controlli successivi dovesse risultare che è stato dichiarato il falso questo costituisce reato. “La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione, fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Bar e ristoranti. Sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negozi. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

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