Super Green pass, ok del governo: dal 6 dicembre nuovi limiti per i non vaccinati

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green pass cds
Foto archivio

Super Green pass in Italia, via libera unanime dal governo. Le nuove regole – che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati – dopo l’ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super Green pass servirà in particolare per accedere a ristoranti, palestre, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e anche alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei.  Non ci sono novità in relazione alla validità dei tamponi. “Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi”, nel nuovo decreto. La durata del “responso” negativo rimane di 72 ore per il molecolare e di 48 per l’antigenico.

In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale, laddove l’incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero. Gli amministratori locali, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter decidere anche lockdown circoscritti, a livello territoriale.  L’obbligo vaccinale, secondo la bozza del decreto, verrà previsto anche per le forze dell’ordine – l’intero comparto della sicurezza – e il personale scolastico. L’obbligo – finora previsto per il personale sanitario e delle Rsa – verrà dunque esteso a queste altre due categorie e in caso di mancata vaccinazione scatterà la sospensione dal lavoro.

“L’atto di accertamento dell’inadempimento – si legge nella bozza – determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”. 

 

 


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