Bollo auto, cosa succede se non si paga? La tassa di possesso automobilistica (cosiddetto “bollo auto”) si prescrive, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982, entro il terzo anno successivo a quello in cui il precedente atto notificato al contribuente è diventato definitivo, si legge su laleggepertutti.it.
Questo significa che se prima dell’intimazione di pagamento, una persona ha ricevuto soltanto le due cartelle relative ai due bolli auto (notificate ad esempio nel 2013 e 2014), entrambe queste tasse sono prescritte e la prescrizione può essere fatta valere impugnando l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Tuttavia, occorre evidenziare che le due tasse automobilistiche citate potrebbero non essere prescritte se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) avesse notificato, prima della notifica dell’intimazione di pagamento, altra richiesta di pagamento delle medesime tasse.