Nuovi chiarimenti sul Green pass obbligatorio: regole, controlli, sanzioni. Con una circolare il Viminale ha chiarito alcuni aspetti sull’uso della certificazione verde nei luoghi in cui è obbligatorio averla. Il controllo del Green pass è obbligatorio da parte dei gestori di attività come ristoranti e bar, mentre la verifica del documento d’identità è necessaria se c’è incongruenza con i dati della certificazione, viene spiegato.
La verifica dell’identità della persona “ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
La verifica, spiega ancora il Viminale, “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”. Il Viminale precisa poi che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
”Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata” come ”un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati”, precisa la circolare del Viminale firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi.
”La seconda fase”, viene spiegato nel testo, ”consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta – precisa il Viminale – di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima”, questa verifica ”non ricorre indefettibilmente” come dimostra ”la locuzione ‘a richiesta dei verificatori”’.
Nel caso in cui il Green pass fosse contraffatto oppure venisse accertata “la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima”, si sottolinea nella circolare la sanzione si applica solo all’avventore, “laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”. Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro, sia per i clienti che per i gestori (nel caso ci fosse una responsabilità). E chi possiede un locale e viola l’obbligo di controllo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura, da 1 a 10 giorni, dell’attività imprenditoriale.